| COMUNE DI AIDOMAGGIORE -
REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ -
Art.
1 - STRUTTURA E FUNZIONI DEL SETTORE FINANZIARIO 1.
Nell’ambito dei principi fissati dallo Statuto, dal vigente
regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15, del 25/5/2002,
esecutiva a termini di legge e come disposto dal vigente regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, la struttura comunale
raggruppa, con il criterio dell’omogeneità per materia, in un'unica
unità organizzativa, tutti i servizi rientranti nel settore finanziario. 2.
Detti servizi comprendono le funzioni di coordinamento,
dell’intera attività finanziaria del Comune, la regolare tenuta della
contabilità ufficiale, la gestione dei tributi attivi e passivi,
l’economato, i rapporti con le aziende e gli altri organismi a
partecipazione comunale, il controllo di gestione e l’ufficio personale. 3.
A capo dei servizi sopra enunciati è posto il responsabile del
servizio finanziario. Il medesimo assume, altresì, tutte le altre
funzioni che la legge, lo statuto e i regolamenti gli pongono a carico,
anche usando locuzioni analoghe alla sua qualifica (ragioniere,
responsabile di ragioneria, responsabile area finanziaria, responsabile
settore, o altre qualifiche corrispondenti). 4.
Il responsabile del settore finanziario può delegare ad altri
dipendenti del settore proprie competenze. Le funzioni delegate restano,
in ogni caso, attribuite al responsabile del Servizio finanziario. 5.
Il responsabile del settore finanziario, sopra citato, è
individuato, nella vigente dotazione organica, con la qualifica di
responsabile del settore n. 2. 6.
Per garantire il rispetto del principio generale di equilibrio di
bilancio, nessun atto amministrativo, delibera o determinazioni che
comporti impegni di spesa o, comunque, riflessi sulla consistenza
economico - patrimoniale dell’ente, può essere assunto da qualunque
organo politico o tecnico senza la preventiva registrazione del movimento
in contabilità e la verifica dei riflessi finanziari sugli equilibri di
bilancio e di congruità con il contenuto della relazione previsionale e
programmatica. |