COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ -

Art. 12 - FONDO DI RISERVA

1.     Il fondo di riserva è iscritto in bilancio, nei limiti indicati dalla normativa vigente ed utilizzato con prelevamenti disposti entro il 31 dicembre.

2.     L'utilizzo del fondo di riserva deve essere comunicato all'organo consiliare, contestualmente alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio.

3.     Per i prelevamenti disposti dal 1° settembre al 31 dicembre, la comunicazione al Consiglio deve essere effettuata entro il mese di febbraio dell’anno successivo.

4.     Il fondo di riserva può essere incrementato in qualunque momento dell’esercizio, comunque entro e non oltre il 30 novembre, nel limite massimo del 2%, a norma dell’art. 166 T.U.E.L.