COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ -

Art. 13 - USCITE FINANZIATE DA FONDI A SPECIFICA DESTINAZIONE

1.     Le spese di parte corrente ed investimento vengono considerate impegnate nell'esercizio, in cui si perfeziona il finanziamento e costituiscono minore spesa se, nell'esercizio immediatamente successivo, non si traducono in effettiva destinazione della spesa.

2.     Per effettiva destinazione si intende, nella parte investimento, l'adozione di una delibera o di una determinazione che approvi il corrispondente quadro economico od il progetto della spesa e, nella parte corrente, l'attivazione di una procedura di gara per la fornitura di beni o servizi.

3.     Le economie di spesa, finanziate da fondi a specifica destinazione, affluiscono nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata.