| COMUNE DI AIDOMAGGIORE -
REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ -
Art.
16
- MODI DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE 1.
L'articolo 179 del D.Lgs. 267/2000
(Accertamento) viene integrato, come
regolamentazione
interna, dai seguenti commi
2° e 3°: 2.
I procedimenti
amministrativi
di
accertamento delle entrate che sono di competenza economica dell'esercizio
chiuso, compresi quelli di contrazione di mutui, possono essere ultimati,
fino alla data di produzione della stampa ufficiale
del conto consuntivo
soggetto al controllo dei revisori dei conti. A partire da tale
data, tutti i residui procedimenti
si intendono non ultimati e le corrispondenti
poste costituiscono
"minori
accertamenti" di competenza dell'esercizio chiuso. 3.
I proventi da concessioni edilizie, garantiti da fideiussione, si
intendono accertati al momento del rilascio della concessione. 4.
Per le spese finanziate con mutui, le corrispondenti entrate si
intendono accertate: t
al momento della concessione definitiva da parte della
Cassa Depositi e Prestiti; t
con il provvedimento di approvazione delle risultanze della
relativa gara, dal quale risulta l’accettazione, da parte del concedente
ovvero, in mancanza di espressa accettazione, con la stipula del contratto 5.
Si considerano accertati i corrispondenti importi in entrata,
relativi: t
alle spese impegnate per acquisizione di aree e relative
opere di urbanizzazione, da destinarsi alle attività istituzionali
dell’Ente, ai piani di cui alle leggi 18.04.1962, n. 167;
22.10.1971, n. 865; 05.08.1978, n. 457 in attesa che le stesse siano
assegnate agli operatori, in considerazione dell’esistenza del
sottostante valore patrimoniale; t
alle spese impegnate per la realizzazione di opere,
relative ad attività finanziate da contributi formalmente già assegnati. t
alle spese impegnate per la realizzazione di opere ed
attività finanziate con entrate derivanti da convenzioni o accordi
stipulati con lo Stato, Provincia, Regione, Comuni, Consorzi di Comuni o
privati. |