COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ -

Art. 28 - SOSTITUZIONE ECONOMO

1.      In caso di sostituzione dell'Economo, colui che cessa dal servizio deve procedere alla consegna a quello subentrate.

2.      In caso di assenza temporanea dell’Economo, questi può delegare al servizio un altro dipendente, del settore finanziario, consegnandoli una somma fino a 1/4 della dotazione del fondo; al rientro in servizio dell’Economo, dovrà essergli restituita la somma residua assieme alla documentazione dei pagamenti effettuati.