| COMUNE DI AIDOMAGGIORE -
REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ -
Art.
6 - PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE 1.
L'organo esecutivo attua le direttive politiche e gli indirizzi
generali contenuti nel bilancio e nei documenti di programmazione. Lo
stesso organo redige la relazione sullo stato di attuazione dei programmi
ed esprime le valutazioni sull'efficacia dell'azione condotta, nella
relazione al rendiconto di gestione. 2.
L'organo esecutivo,
con specifico atto deliberativo
di valenza
annuale, attribuisce ai titolari dei centri
di responsabilità
gli obiettivi e le risorse occorrenti
per conseguire quei predeterminati
obiettivi. 3.
All'interno dello stesso documento,
l'organo esecutivo
individua i centri
di responsabilità in cui si articola l'organizzazione reale del
Comune. 4.
Il piano esecutivo di gestione viene predisposto, configurando
gli obiettivi e le corrispondenti risorse in modo realistico
e realizzabile, sulla base di un processo negoziale che, con il coordinamento tecnico del responsabile
del settore finanziario, prevede il coinvolgimento
propositivo dei membri
dell'organo
esecutivo e dei responsabili
dei servizi. 5.
Il piano
annuale
individua gli
obiettivi
operativi, le risorse finanziarie di entrata ed uscita e, se
necessario, quelle strumentali ed umane, assegnate ad ogni
centro di responsabilità. Specifica, inoltre, gli eventuali
indicatori di risultato od ogni
altro parametro
necessario a valutare lo stato di realizzazione
degli obiettivi programmati. 6.
Il piano esecutivo
di gestione costituisce il principale punto di riferimento per la
valutazione delle prestazioni
dei responsabili dei
servizi, effettuata dal nucleo di valutazione
e contiene gli elementi tecnici per attivare
il controllo interno di gestione. 7.
Qualora le assegnazioni di risorse, di cui al comma 1°, del
presente articolo richiedano modificazioni, il responsabile del servizio
indirizza all’organo esecutivo apposita relazione illustrativa, da
discutere in apposita riunione della Giunta comunale. 8.
Ciascun responsabile di servizio deve, prioritariamente, verificare
la possibilità di reperire risorse all’interno del proprio centro di
responsabilità, prima di richiedere ulteriori fondi o risorse
all’esterno del centro di responsabilità medesimo. 9.
Le variazioni al piano esecutivo di gestione possono effettuarsi
sino al 15 dicembre, salvo che si tratti di integrazioni di stanziamenti
di spesa, mediante prelevamento dal fondo di riserva, nel qual caso la
variazione può effettuarsi fino al 31 dicembre (art. 177, c. 1) |