COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ -

Art. 6 - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

1.     L'organo esecutivo attua le direttive politiche e gli indirizzi generali contenuti nel bilancio e nei documenti di programmazione. Lo stesso organo redige la relazione sullo stato di attuazione dei programmi ed esprime le valutazioni sull'efficacia dell'azione condotta, nella relazione al rendiconto di gestione.

2.     L'organo esecutivo, con specifico atto deliberativo di valenza annuale, attribuisce ai titolari dei centri di responsabilità gli obiettivi e le risorse occorrenti per conseguire quei predeterminati obiettivi.

3.     All'interno dello stesso documento, l'organo esecutivo individua i centri di responsabilità in cui si articola l'organizzazione reale del Comune.

4.     Il piano esecutivo di gestione viene predisposto, configurando gli obiettivi e le corrispondenti risorse in modo realistico e realizzabile, sulla base di un processo negoziale che, con il coordinamento tecnico del responsabile del settore finanziario, prevede il coinvolgimento propositivo dei membri dell'organo esecutivo e dei responsabili dei servizi.

5.     Il piano annuale individua gli obiettivi operativi, le risorse finanziarie di entrata ed uscita e, se necessario, quelle strumentali ed umane, assegnate ad ogni centro di responsabilità. Specifica, inoltre, gli eventuali indicatori di risultato od ogni altro parametro necessario a valutare lo stato di realizzazione degli obiettivi programmati.

6.     Il piano esecutivo di gestione costituisce il principale punto di riferimento per la valutazione delle prestazioni dei responsabili dei servizi, effettuata dal nucleo di valutazione e contiene gli elementi tecnici per attivare il controllo interno di gestione.

7.     Qualora le assegnazioni di risorse, di cui al comma 1°, del presente articolo richiedano modificazioni, il responsabile del servizio indirizza all’organo esecutivo apposita relazione illustrativa, da discutere in apposita riunione della Giunta comunale.

8.     Ciascun responsabile di servizio deve, prioritariamente, verificare la possibilità di reperire risorse all’interno del proprio centro di responsabilità, prima di richiedere ulteriori fondi o risorse all’esterno del centro di responsabilità medesimo.

9.     Le variazioni al piano esecutivo di gestione possono effettuarsi sino al 15 dicembre, salvo che si tratti di integrazioni di stanziamenti di spesa, mediante prelevamento dal fondo di riserva, nel qual caso la variazione può effettuarsi fino al 31 dicembre (art. 177, c. 1)