COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ -

Art. 8 - RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

1.     Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso emessi dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati, oppure, direttamente dall’Ente attraverso appositi conti correnti postali, attraverso i concessionari dei servizi, direttamente dagli agenti contabili.

2.     A fronte dell’incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell’Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico, per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario fornito dall’Ente e composto da bollette numerate progressivamente e preventivamente vidimate dal responsabile del servizio finanziario.

3.     Il tesoriere deve accettare, anche senza l’autorizzazione dell’Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell’Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l’indicazione della causale del versamento, la clausola espressa “salvi i diritti dell’Ente”.

4.     In merito alle riscossioni di somme, affluite sui conti correnti postali intestati all’Ente, il prelevamento dai conti medesimi è disposto, esclusivamente, dall’Ente, mediante emissione di ordinativo, cui deve essere allegata copia dell’estratto conto postale comprovante la capienza del conto.

5.     Il prelevamento dal conto corrente postale è disposto dal responsabile del settore finanziario dopo la verifica della opportunità del prelevamento, in relazione alle esigenze di equilibrio dei flussi di cassa in entrata e uscita e della convenienza economica del prelevamento stesso.

6.     Il tesoriere esegue l’ordine di prelievo, mediante emissione di assegno postale e accredita l’importo corrispondente sul conto di tesoreria.

7.     Il Comune può riscuotere tributi, nonché le sanzioni  o prestazioni di natura pecuniaria in forma diretta, anche mediante strumenti elettronici o informatici, POS, ovvero tramite il sistema bancario e postale.

8.     Ogni qualvolta la riscossione di entrate dovute al Comune avviene per il tramite di  dipendenti comunali, a ciò espressamente autorizzati dalla Giunta, questi devono provvedere al versamento alla Tesoreria Comunale. (art. 181, c. 3° TUEL)