COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ -

Art. 9 - GESTIONE  DELLE USCITE

1.     La gestione delle risorse finanziarie di spesa, in tutte le fasi, spetta ai responsabili dei servizi nel rispetto delle competenze, individuate nel piano esecutivo di gestione.

2.     Nell'ambito di queste competenze, spetta ai responsabili dei servizi:

t                    Comunicare al servizio finanziario gli stanziamenti di spesa, indicando i criteri adottati per formulare la previsione;

t                    Emettere gli atti amministrativi per l'impegno, nella forma di determinazione ed il pagamento dei corrispondenti debiti;

t                    Predisporre l’istruttoria delle proposte di deliberazione della Giunta Comunale;

t                    Procedere alla liquidazione delle fatture e dei documenti che autorizzano il pagamento, emettendo i corrispondenti atti di liquidazione;

t                    Verificare, alla chiusura di ogni esercizio, i titoli giuridici che permettono la conservazione, tra i residui passivi, delle somme impegnate e non pagate.

3.     I mandati di pagamento sono estinti mediante:

t                    Rilascio di quietanza da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi. I pagamenti suddetti sono disposti sulla scorta di atti comprovanti lo status di procuratore, rappresentante, tutore, curatore ed erede del creditore del Comune;

t                    Compensazione totale o parziale, da eseguirsi con ordinativi d’incasso da emettersi a carico dei beneficiari dei titoli stessi, per ritenute a qualsiasi titolo da effettuarsi sui pagamenti.

t                    Versamento su conto corrente postale o bancario, intestato ai beneficiari, previa richiesta degli stessi; in questi casi costituiscono quietanza; rispettivamente, la ricevuta postale del versamento e con dichiarazione da apporre sul titolo di spesa, da parte della tesoreria, attestante l’avvenuta esecuzione della disposizione di pagamento indicata sul titolo medesimo;

t                    Commutazione, a richiesta del creditore, in assegno circolare o altro titolo equivalente, non trasferibile, da emettersi a favore del richiedente e da spedire allo stesso, con raccomandata con avviso di ricevimento, con spese a suo carico. La dichiarazione di commutazione apposta dal tesoriere sul titolo di spesa, cui va allegato l’avviso di ricevimento, sostituisce la quietanza liberatoria;

t                    Commutazioni, a richiesta del creditore, in vaglia postale o telegrafico o in assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente. La dichiarazione di commutazione, apposta a cura del tesoriere, sul titolo di spesa, cui va allegata la ricevuta del versamento, sostituisce la quietanza liberatoria.

4.     I mandati di pagamento, emessi a favore di persone giuridiche pubbliche e di persone giuridiche private, di cui agli artt. 11 e 12 del codice civile, nonché di Enti associazioni ed Istituzioni non riconosciuti, sottoposti o non a vigilanza, sono estinti senza presentazione, qualora prescritta, della bolletta di riscossione, mediante versamento sul conto corrente postale, da effettuarsi non oltre il quinto giorno dalla data di ricezione del titolo di spesa da parte del tesoriere.

5.     I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati d’ufficio in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti da sistema bancario o postale.

6.     I mandati di pagamento accreditati o commutati, ai sensi del presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del rendiconto.

7.     Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi dell’operazione e il timbro del tesoriere. Per le commutazioni, di cui al comma 5°, devono essere allegati gli avvisi di ricevimento.