| COMUNE DI AIDOMAGGIORE -
REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ -
Art.
9 - GESTIONE DELLE USCITE 1.
La gestione delle risorse finanziarie
di spesa, in tutte le fasi, spetta
ai responsabili
dei servizi nel
rispetto delle competenze, individuate nel piano esecutivo di gestione. 2.
Nell'ambito di queste competenze,
spetta ai responsabili
dei servizi: t
Comunicare
al servizio finanziario gli stanziamenti
di spesa, indicando i
criteri adottati per formulare la previsione; t
Emettere
gli atti amministrativi
per l'impegno, nella forma di
determinazione ed il pagamento dei corrispondenti debiti; t
Predisporre l’istruttoria delle proposte di deliberazione
della Giunta Comunale; t
Procedere alla liquidazione delle fatture e dei documenti
che autorizzano il pagamento,
emettendo
i corrispondenti
atti di liquidazione; t
Verificare,
alla chiusura di ogni esercizio, i titoli giuridici che
permettono la conservazione, tra i residui passivi,
delle somme impegnate e non pagate. 3.
I mandati di pagamento sono estinti mediante: t
Rilascio di quietanza da parte dei creditori o loro
procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi. I pagamenti
suddetti sono disposti sulla scorta di atti comprovanti lo status di
procuratore, rappresentante, tutore, curatore ed erede del creditore del
Comune; t
Compensazione totale o parziale, da eseguirsi con
ordinativi d’incasso da emettersi a carico dei beneficiari dei titoli
stessi, per ritenute a qualsiasi titolo da effettuarsi sui pagamenti. t
Versamento su conto corrente postale o bancario, intestato
ai beneficiari, previa richiesta degli stessi; in questi casi
costituiscono quietanza; rispettivamente, la ricevuta postale del
versamento e con dichiarazione da apporre sul titolo di spesa, da parte
della tesoreria, attestante l’avvenuta esecuzione della disposizione di
pagamento indicata sul titolo medesimo; t
Commutazione, a richiesta del creditore, in assegno
circolare o altro titolo equivalente, non
trasferibile, da emettersi a favore del richiedente e da spedire allo
stesso, con raccomandata con avviso di ricevimento, con spese a suo
carico. La dichiarazione di commutazione apposta dal tesoriere sul titolo
di spesa, cui va allegato l’avviso di ricevimento, sostituisce la
quietanza liberatoria; t
Commutazioni, a richiesta del creditore, in vaglia postale
o telegrafico o in assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico
del richiedente. La dichiarazione di commutazione, apposta a cura del
tesoriere, sul titolo di spesa, cui va allegata la ricevuta del
versamento, sostituisce la quietanza liberatoria. 4.
I mandati di pagamento, emessi a favore di persone giuridiche
pubbliche e di persone giuridiche private, di cui agli artt. 11 e 12 del
codice civile, nonché di Enti associazioni ed Istituzioni non
riconosciuti, sottoposti o non a vigilanza, sono estinti senza
presentazione, qualora prescritta, della bolletta di riscossione, mediante
versamento sul conto corrente postale, da effettuarsi non oltre il quinto
giorno dalla data di ricezione del titolo di spesa da parte del tesoriere. 5.
I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti
interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono
commutati d’ufficio in assegni postali localizzati o con altri mezzi
equipollenti offerti da sistema bancario o postale. 6.
I mandati di pagamento accreditati o commutati, ai sensi del
presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del
rendiconto. 7.
Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che
sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di
pagamento da annotazione recante gli estremi dell’operazione e il timbro
del tesoriere. Per le commutazioni, di cui al comma 5°, devono
essere allegati gli avvisi di ricevimento. |