COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO  ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

a)  per “accertamento” il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini dell’obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall’Ufficio comunale e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;

b)  per “accertamento istruttorio”, l’attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l’accertamento,di cui alla precedente lettera a);

c)  per “agevolazione”, le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal Regolamento;

d)  per “dichiarazione”, la dichiarazione o la denuncia che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di Regolamento;

e)  per “funzionario responsabile”, il dipendente designato quale responsabile della gestione del tributo;

f)    per “Regolamento”, il presente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

g)  per “responsabile” del settore, del servizio, dell’ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l’impiegato, cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale;

h)  per “tributo”, l’imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l’entrata avente natura tributaria.