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COMUNE DI AIDOMAGGIORE
- ALLEGATO AL REGOLAMENTO
ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI:
regolamento
per l’applicazione ai tributi comunali dell’ “accertamento con adesione”
(come
disposto all’art. 15) Art. 10 A
seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato
luogo all’accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo
previsto dalla legge. Per
le violazioni collegate al tributo richieste con l’avviso di
accertamento, le sanzioni irrogate con l’avviso medesimo sono ridotte ad
un quarto qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso,
non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare,
entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme
complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilità di
tale riduzione viene reso edotto il contribuente, apponendone avvertenza
in calce all’avviso di accertamento. Con
riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, se risultano
rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, la riduzione ad un
quarto delle somme accertate è operata d’ufficio in sede di iscrizione
a ruolo. |