COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - ALLEGATO AL REGOLAMENTO  ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI:   regolamento per l’applicazione ai tributi comunali dell’ “accertamento con adesione (come disposto all’art. 15)

Art. 10

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all’accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Per le violazioni collegate al tributo richieste con l’avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l’avviso medesimo sono ridotte ad un quarto qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente, apponendone avvertenza in calce all’avviso di accertamento.

Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, se risultano rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, la riduzione ad un quarto delle somme accertate è operata d’ufficio in sede di iscrizione a ruolo.