COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO  ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Art. 13  Contenzioso

Qualora, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del presente Regolamento, il Comune abbia deliberato la gestione associata dei tributi, il contenzioso relativo potrà essere gestito in forma associata mediante una struttura prevista nella disciplina delle Autonomie locali alla quale attribuire l’organizzazione dell’attività processuale. Ciò ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del Comune nel campo tributario.

Spetta al funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 546/1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.

In ogni caso tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal responsabile del procedimento.

Al dibattimento in pubblica udienza, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile,  il quale, in caso di gestione associata del contenzioso, di cui al comma 1, può farsi assistere dall’addetto della relativa struttura associativa.

E’ compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico, ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.