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COMUNE DI AIDOMAGGIORE - REGOLAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI Art. 13
Contenzioso Qualora,
ai sensi dell’art. 5, comma 1 del presente Regolamento, il Comune abbia
deliberato la gestione associata dei tributi, il contenzioso relativo potrà
essere gestito in forma associata mediante una struttura prevista nella
disciplina delle Autonomie locali alla quale attribuire l’organizzazione
dell’attività processuale. Ciò ai fini di una più efficace ed
incisiva azione difensiva del Comune nel campo tributario. Spetta
al funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la
disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali a titolo
esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui
all’art. 48 del D. Lgs. n. 546/1992, proporre appello o decidere di
desistere dal proseguire nel contenzioso. In
ogni caso tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal responsabile
del procedimento. Al
dibattimento in pubblica udienza, il Comune è rappresentato dal
funzionario responsabile, il
quale, in caso di gestione associata del contenzioso, di cui al comma 1,
può farsi assistere dall’addetto della relativa struttura associativa. E’
compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata,
seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo
diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di
favorire il miglior esito della controversia. Per
le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio
giuridico, ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può
affidare la difesa in giudizio a professionista esterno. |