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COMUNE DI AIDOMAGGIORE - REGOLAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI Art. 14 L’autotutela
Il
funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità
indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere: a)
all’annullamento, totale o parziale, dei propri atti,
riconosciuti illegittimi o errati; b)
alla revoca d’ufficio di provvedimenti che, per ragioni di
opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle
condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del
provvedimento medesimo. Il
provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente
motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell’atto. In
pendenza di giudizio, l’annullamento del provvedimento è possibile
previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di
probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa
tributaria in contestazione con l’ammontare delle spese di giudizio da
rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la
inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile,
dimostrata la sussistenza dell’interesse del Comune ad attivarsi
mediante l’autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte
contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente per
l’eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all’organo
giurisdizionale davanti al quale pende la controversia. In
ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il
funzionario responsabile può procedere all’annullamento in presenza di
palesi illegittimità dell’atto, quali, tra le altre: ·
errore
di persona o soggetto passivo; ·
evidente
errore logico; ·
errore
sul presupposto del tributo; ·
doppia
imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo; ·
prova
di pagamenti regolarmente eseguiti; ·
mancanza
di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza; ·
errore
di calcolo nella liquidazione del tributo; ·
sussistenza
dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi
agevolativi, precedentemente negati. Non
è consentito l’annullamento o la revoca d’ufficio per motivi sui
quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al
Comune. |