COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO  ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Art. 14  L’autotutela

Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

a)    all’annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;

b)   alla revoca d’ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell’atto.

In pendenza di giudizio, l’annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l’ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell’interesse del Comune ad attivarsi mediante l’autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente per l’eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all’organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all’annullamento in presenza di palesi illegittimità dell’atto, quali, tra le altre:

·      errore di persona o soggetto passivo;

·      evidente errore logico;

·      errore sul presupposto del tributo;

·      doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;

·      prova di pagamenti regolarmente eseguiti;

·      mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;

·      errore di calcolo nella liquidazione del tributo;

·      sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

Non è consentito l’annullamento o la revoca d’ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.