|
COMUNE DI AIDOMAGGIORE - REGOLAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI Art. 16
Rimborsi Il
contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute
entro il termine di anni 3 (salvo che la legge disciplinante il singolo
tributo preveda termini più lunghi), dal giorno del pagamento, ovvero da
quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla
restituzione, intendendosi come tale, in quest’ultimo caso, il giorno in
cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto
medesimo. Le
somme da rimborsare costituiscono obbligazione pecuniaria, ai sensi
dell’art. 1282 del codice civile, per cui producono interessi di pieno
diritto, i quali sono calcolati nella misura stabilita dalla legge vigente
e decorrono dalla data in cui è stato effettuato il pagamento delle somme
medesime. Conseguentemente, con riguardo alla prescrizione di tali
interessi, trova applicazione il termine quinquennale, di cui all’art.
2984 del codice civile. La
richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata,
sottoscritta e corredata dalla prova dell’avvenuto pagamento della somma
della quale si chiede la restituzione. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso, procede all’esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con A. R., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione. |