COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO  ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Art. 16  Rimborsi 

Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di anni 3 (salvo che la legge disciplinante il singolo tributo preveda termini più lunghi), dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest’ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

Le somme da rimborsare costituiscono obbligazione pecuniaria, ai sensi dell’art. 1282 del codice civile, per cui producono interessi di pieno diritto, i quali sono calcolati nella misura stabilita dalla legge vigente e decorrono dalla data in cui è stato effettuato il pagamento delle somme medesime. Conseguentemente, con riguardo alla prescrizione di tali interessi, trova applicazione il termine quinquennale, di cui all’art. 2984 del codice civile.

La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell’avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

            Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso, procede all’esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con A. R., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.