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COMUNE DI AIDOMAGGIORE - REGOLAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI Art. 17
Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi In
considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che
l’ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione
del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo
o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l’ammontare non superi
£. 20. 000. Il
limite di esenzione, di cui al comma 1, si intende comprensivo anche delle
sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo. Non
si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a
£. 20.
000. Per
l’Imposta Comunale sugli Immobili il limite di esenzione e di rimborso
è pari a £. 10.000. Nelle
ipotesi, di cui ai commi precedenti, l’ufficio comunale è esonerato dal
compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla
notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva
e non da’ seguito alle istanze di rimborso. |