COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO  ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Art. 17  Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l’ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l’ammontare non superi £. 20. 000.

Il limite di esenzione, di cui al comma 1, si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a             £. 20. 000.

Per l’Imposta Comunale sugli Immobili il limite di esenzione e di rimborso è pari a  £. 10.000.

Nelle ipotesi, di cui ai commi precedenti, l’ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non da’ seguito alle istanze di rimborso.