COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - ALLEGATO AL REGOLAMENTO  ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI:   regolamento per l’applicazione ai tributi comunali dell’ “accertamento con adesione (come disposto all’art. 15)

Art. 2

L’accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con l’adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, in quanto compatibili e secondo le disposizioni seguenti.

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.

Esulano pure dal campo applicativo le questioni c. d. “di diritto” e tutte le fattispecie, nelle quali l’obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

L’accertamento può essere definito con l’adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto in parte, ovvero revocare, mediante l’istituto dell’autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.