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COMUNE DI AIDOMAGGIORE
- ALLEGATO AL REGOLAMENTO
ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI:
regolamento
per l’applicazione ai tributi comunali dell’ “accertamento con adesione”
(come
disposto all’art. 15) Art. 2 L’accertamento
delle entrate tributarie comunali può essere definito con l’adesione
del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo
19 giugno 1997 n. 218, in quanto compatibili e secondo le disposizioni
seguenti. La
definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli
accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente
la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla
determinazione del tributo. Esulano
pure dal campo applicativo le questioni c. d. “di diritto” e tutte le
fattispecie, nelle quali l’obbligazione tributaria è determinata sulla
base di elementi certi ed incontrovertibili. L’accertamento
può essere definito con l’adesione di uno solo dei soggetti obbligati,
con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti
di tutti i coobbligati. In
ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto in
parte, ovvero revocare, mediante l’istituto dell’autotutela, gli atti
di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati. |