COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO  ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Art. 4 Agevolazioni tributarie

Per l’applicazione delle agevolazioni tributarie valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.

Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali, successivamente all’entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salvo esclusione espressa dal Consiglio comunale nell’ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), di cui all’art. 10 del D. Lgs. 4. 12. 1997, n. 460, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L’esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell’organizzazione e corredata da certificazione attestante la condizione di ONLUS e ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fà luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.

Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione dell’agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nei termini stabiliti, pena la esclusione dell’agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.