COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - ALLEGATO AL REGOLAMENTO  ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI:   regolamento per l’applicazione ai tributi comunali dell’ “accertamento con adesione (come disposto all’art. 15)

Art. 4

Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l’instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l’avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, comunicandoglielo anche con lettera raccomandata, con l’indicazione del tributo suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l’accertamento stesso con l’adesione.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l’invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l’eventuale definizione dell’accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo e, la mancata risposta all’invito stesso non è sanzionabile. Anche l’attivazione del procedimento da parte dell’ufficio comunale non è obbligatoria.