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COMUNE DI AIDOMAGGIORE
- ALLEGATO AL REGOLAMENTO
ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI:
regolamento
per l’applicazione ai tributi comunali dell’ “accertamento con adesione”
(come
disposto all’art. 15) Art. 4 Il
funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna
l’instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di
notificare l’avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un
invito a comparire, comunicandoglielo anche con lettera raccomandata, con
l’indicazione del tributo suscettibile di accertamento, nonché del
giorno e del luogo della comparizione per definire l’accertamento stesso
con l’adesione. Le
richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e
documenti, l’invio di questionari per acquisire dati e notizie di
carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell’esercizio
dell’attività di controllo può rivolgere al contribuente, non
costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l’eventuale
definizione dell’accertamento con adesione. La
partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non
costituisce obbligo e, la mancata risposta all’invito stesso non è
sanzionabile. Anche l’attivazione del procedimento da parte
dell’ufficio comunale non è obbligatoria. |