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COMUNE DI AIDOMAGGIORE - REGOLAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI Art. 5
Forma di gestione Con
deliberazione del Consiglio comunale è stabilita la forma di gestione del
tributo, in conformità a quanto disposto dall’art. 52, comma 5 del
D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, privilegiando possibilmente la gestione
diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa,
prima di procedere all’affidamento della gestione a terzi, il Comune
deve valutare la possibilità della gestione associata. Non
necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il
tributo direttamente. La
forma di gestione prescelta, comunque, deve rispondere ai criteri di
maggiore economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza. Per
l’affidamento della gestione a terzi ed al fine di favorire
l’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, il
Comune può procedere mediante licitazione privata, invitando soltanto i
concorrenti previamente riconosciuti idonei, in quanto in possesso dei
requisiti economici e, per i soggetti obbligati all’iscrizione
nell’Albo, istituito dall’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, che abbiano
dato prova dell’iscrizione medesima. E’
consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti, privati o pubblici,
anche diversi da quelli indicati nell’art. 52, comma 5, lett. b) del D.
Lgs. n. 446/97, ovvero non iscritti nell’Albo, di cui al precedente
comma, l’attività di accertamento istruttorio, come definita
dall’art. 1, lett. b). Deve, comunque, darsi atto della capacità
tecnica, finanziaria e morale dell’assegnatario e la convenzione o
capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere
effettuata l’attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed
affidabilità del personale che il contraente intende impiegare. |