COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO  ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Art. 5 Forma di gestione

Con deliberazione del Consiglio comunale è stabilita la forma di gestione del tributo, in conformità a quanto disposto dall’art. 52, comma 5 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, privilegiando possibilmente la gestione diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all’affidamento della gestione a terzi, il Comune deve valutare la possibilità della gestione associata.

Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.

La forma di gestione prescelta, comunque, deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza.

Per l’affidamento della gestione a terzi ed al fine di favorire l’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune può procedere mediante licitazione privata, invitando soltanto i concorrenti previamente riconosciuti idonei, in quanto in possesso dei requisiti economici e, per i soggetti obbligati all’iscrizione nell’Albo, istituito dall’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, che abbiano dato prova dell’iscrizione medesima.

E’ consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti, privati o pubblici, anche diversi da quelli indicati nell’art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 446/97, ovvero non iscritti nell’Albo, di cui al precedente comma, l’attività di accertamento istruttorio, come definita dall’art. 1, lett. b).

Deve, comunque, darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell’assegnatario e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata l’attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.