COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - ALLEGATO AL REGOLAMENTO  ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI:   regolamento per l’applicazione ai tributi comunali dell’ “accertamento con adesione (come disposto all’art. 15)

Art. 5

Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall’invito di cui all’art. 4, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, (a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnandola direttamente all’ufficio comunale, che ne rilascia ricevuta), indicando il proprio recapito telefonico.

Il contribuente deve presentare istanza in un esemplare per ogni singolo atto di imposizione notificato.

L’impugnazione dell’avviso comporta rinuncia all’istanza di definizione.

La presentazione dell’istanza, purché questa rientri nell’ambito di applicazione dell’istituto in oggetto, ai sensi dell’art. 2, produce l’effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza medesima, i termini per l’impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.

Entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l’invito a comparire.

L’iniziativa del contribuente è esclusa qualora l’ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare, con successivo esito negativo.