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COMUNE DI AIDOMAGGIORE
- ALLEGATO AL REGOLAMENTO
ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI:
regolamento
per l’applicazione ai tributi comunali dell’ “accertamento con adesione”
(come
disposto all’art. 15) Art. 5 Il
contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non
preceduto dall’invito di cui all’art. 4, qualora riscontri nello
stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa
del tributo, può formulare, anteriormente all’impugnazione dell’atto
innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento
con adesione, in carta libera, (a mezzo di raccomandata con ricevuta di
ritorno o consegnandola direttamente all’ufficio comunale, che ne
rilascia ricevuta), indicando il proprio recapito telefonico. Il
contribuente deve presentare istanza in un esemplare per ogni singolo atto
di imposizione notificato. L’impugnazione
dell’avviso comporta rinuncia all’istanza di definizione. La
presentazione dell’istanza, purché questa rientri nell’ambito di
applicazione dell’istituto in oggetto, ai sensi dell’art. 2, produce
l’effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni dalla data di
presentazione dell’istanza medesima, i termini per l’impugnazione e
quelli per il pagamento del tributo. Entro
quindici giorni dalla ricezione dell’istanza di definizione, il
funzionario responsabile formula l’invito a comparire. L’iniziativa
del contribuente è esclusa qualora l’ufficio lo abbia in precedenza già
invitato a concordare, con successivo esito negativo. |