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COMUNE DI AIDOMAGGIORE - REGOLAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI Art. 7
Dichiarazione tributaria Il
soggetto passivo del tributo e chi ne ha la rappresentanza legale o
negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione
relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti
dalla legge o da regolamento. La
dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata
valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i
dati e gli elementi indispensabili per l’individuazione del soggetto
dichiarante e per determinare l’oggetto imponibile, la decorrenza
dell’obbligazione tributaria e l’ammontare del tributo dichiarato. In
caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il
funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della
violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla
sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito. Il mancato
adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a
tutti gli effetti, anche sanzionatori. Il
potere di regolarizzare, con la sottoscrizione la dichiarazione di
soggetto diverso dalla persona fisica, spetta al rappresentante legale o
negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l’amministrazione anche di fatto,
in carica al momento della regolarizzazione. |