COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO  ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Art. 7  Dichiarazione tributaria  

Il soggetto passivo del tributo e chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o da regolamento.

La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per l’individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l’oggetto imponibile, la decorrenza dell’obbligazione tributaria e l’ammontare del tributo dichiarato.

In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

Il potere di regolarizzare, con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica, spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l’amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

La dichiarazione può essere integrata, per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d’imposta e, purché, non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio, della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.