|
COMUNE DI AIDOMAGGIORE
- ALLEGATO AL REGOLAMENTO
ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI:
regolamento
per l’applicazione ai tributi comunali dell’ “accertamento con adesione”
(come
disposto all’art. 15) Art. 8 La
definizione si perfezione con il versamento delle somme dovute entro 20
giorni dalla redazione dell’atto di accertamento con adesione e con le
modalità indicate nell’atto stesso. Se il contribuente non effettua il
versamento, anche delle singole rate, nel termine suddetto, la definizione
è da considerarsi inesistente; con la conseguenza che, se ancora non è
decorso il termine per l’impugnazione, il contribuente potrà proporre
ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale; se, invece, il termine di
impugnazione è già decorso, si consoliderà la pretesa tributaria. Entro
10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire
all’ufficio comunale la quietanza dell’eseguito pagamento.
L’ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al
contribuente l’esemplare dell’atto di accertamento con adesione allo
stesso destinato. Relativamente
alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, per la quale allo stato
attuale l’unica forma possibile di riscossione è l’iscrizione al
ruolo, l’ufficio comunale provvede a iscrivere a ruolo gli importi
(tributo, sanzioni ed interessi) risultanti dall’atto di accertamento
con adesione e la definizione si intende così perfezionata. |