COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - ALLEGATO AL REGOLAMENTO  ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI:   regolamento per l’applicazione ai tributi comunali dell’ “accertamento con adesione (come disposto all’art. 15)

Art. 8

La definizione si perfezione con il versamento delle somme dovute entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di accertamento con adesione e con le modalità indicate nell’atto stesso. Se il contribuente non effettua il versamento, anche delle singole rate, nel termine suddetto, la definizione è da considerarsi inesistente; con la conseguenza che, se ancora non è decorso il termine per l’impugnazione, il contribuente potrà proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale; se, invece, il termine di impugnazione è già decorso, si consoliderà la pretesa tributaria.

Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all’ufficio comunale la quietanza dell’eseguito pagamento. L’ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l’esemplare dell’atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, per la quale allo stato attuale l’unica forma possibile di riscossione è l’iscrizione al ruolo, l’ufficio comunale provvede a iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzioni ed interessi) risultanti dall’atto di accertamento con adesione e la definizione si intende così perfezionata.