COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - ALLEGATO AL REGOLAMENTO  ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI:   regolamento per l’applicazione ai tributi comunali dell’ “accertamento con adesione (come disposto all’art. 15)

Art. 9

L’accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell’art. 8, non è soggetto a impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.

L’intervenuta definizione, non esclude, tuttavia, l’esercizio della ulteriore attività accertativa, entro i termini previsti dall’art. 11 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, nei casi definizione riguardanti accertamenti parziali, ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima e sempreché, sulla base di tali nuove conoscenze, si pervenga all’accertamento di una somma superiore a quella definita di almeno Lire 20. 000.

Qualora l’adesione sia conseguente alla notifica dell’avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.