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COMUNE DI AIDOMAGGIORE
- ALLEGATO AL REGOLAMENTO
ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI:
regolamento
per l’applicazione ai tributi comunali dell’ “accertamento con adesione”
(come
disposto all’art. 15) Art. 9 L’accertamento
con adesione, perfezionato come disposto nell’art. 8, non è soggetto a
impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto
salvo quanto precisato nel comma seguente. L’intervenuta
definizione, non esclude, tuttavia, l’esercizio della ulteriore attività
accertativa, entro i termini previsti dall’art. 11 del Regolamento
generale delle entrate tributarie comunali, nei casi definizione
riguardanti accertamenti parziali, ovvero di sopravvenuta conoscenza di
nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento
e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso
del Comune alla data medesima e sempreché, sulla base di tali nuove
conoscenze, si pervenga all’accertamento di una somma superiore a quella
definita di almeno Lire 20. 000. Qualora
l’adesione sia conseguente alla notifica dell’avviso di accertamento,
questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione. |