COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO APPLICAZIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

Art. 11 - Differimento dei termini e versamenti rateali dell’imposta

Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. o), del D.Lgs. n. 446/97, i termini di pagamento dell’imposta, da parte degli eredi, sono differiti di 6 mesi, nel caso di decesso del soggetto passivo d’imposta. I pagamenti dovranno essere effettuati:
-  entro il 20 dicembre dell’anno di imposta, qualora il decesso sia avvenuto nel primo semestre dell’anno di imposizione;
-  entro il 30 giugno dell’anno successivo, qualora il decesso sia avvenuto nel secondo semestre dell’anno di imposizione;

La Giunta Comunale può stabilire il differimento di 6 mesi del pagamento I.C.I. in scadenza, in caso di calamità naturali di gravi entità.