COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO APPLICAZIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

Art. 12 - Accertamenti

Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. l), punto 3, del D.Lgs. n. 446/97, il termine per la notifica dell’avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l’imposizione.

Compatibilmente con le capacità di organizzazione dell’Unità logistica, competente in materia di tributi, è data facoltà alla Giunta Comunale, sentita la stessa unità, di stabilire termini più brevi di quello, di cui al comma precedente, anche per singole tipologie di immobili.

L’avviso di accertamento può essere notificato, anche a mezzo il servizio postale o altro servizio di recapito,  regolarmente autorizzato,  che renda disponibile un avviso di ricevimento datato e sottoscritto dal destinatario o da un suo familiare, secondo le norme di cui agli artt. 137 e seguenti del c.p.c., in quanto applicabili.

Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 446/97, si applica, in quanto compatibile, l’istituto dell’accertamento con adesione, previsto dal D.Lgs. n. 218/97. L’accertamento può essere definito con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal vigente regolamento comunale.