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COMUNE DI AIDOMAGGIORE - REGOLAMENTO APPLICAZIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) Art. 12 - Accertamenti Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett.
l), punto 3, del D.Lgs. n. 446/97, il termine per la notifica
dell’avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento,
è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si
riferisce l’imposizione. Compatibilmente con le capacità di
organizzazione dell’Unità logistica, competente in materia di tributi,
è data facoltà alla Giunta Comunale, sentita la stessa unità, di
stabilire termini più brevi di quello, di cui al comma precedente, anche
per singole tipologie di immobili. L’avviso di accertamento può essere
notificato, anche a mezzo il servizio postale o altro servizio di
recapito, regolarmente
autorizzato, che renda
disponibile un avviso di ricevimento datato e sottoscritto dal
destinatario o da un suo familiare, secondo le norme di cui agli artt. 137
e seguenti del c.p.c., in quanto applicabili. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett.
m), del D.Lgs. n. 446/97, si applica, in quanto compatibile, l’istituto
dell’accertamento con adesione, previsto dal D.Lgs. n. 218/97.
L’accertamento può essere definito con adesione del contribuente, sulla
base dei criteri stabiliti dal vigente regolamento comunale. |