COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO APPLICAZIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

Art. 15 - Rimborso per dichiarata inedificabilità

Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 446/97, si stabilisce per le aree divenute inedificabili, il rimborso dell’imposta versata sul valore, determinato ai sensi del comma 5, dell’art. 5, del D.Lgs. n. 504/92 quali aree fabbricabili.

Il rimborso suddetto compete per i 3 anni precedenti dalla data del provvedimento di adozione dello strumento urbanistico, compreso l’anno nel quale il provvedimento è adottato dal Comune. Il rimborso avviene, comunque, non prima dell’approvazione definitiva dello strumento urbanistico, da parte dei competenti organi tutori.

La domanda di rimborso deve avvenire, comunque, entro il termine di 3 anni, dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte dei competenti organi tutori.

Condizione indispensabile, affinché si abbia diritto al rimborso di imposta, è che:
-   le aree non siano state oggetto di interventi edili o non siano interessate da concessioni e/o autorizzazioni edilizie non ancora decadute;
-   non risultino in atto azioni, ricorsi o quant’altro avverso l’approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti.

Il rimborso è attivato, a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quant’altro previsto all’art. 13, del D.Lgs. n. 504/92.

Le somme dovute, a titolo di rimborso, sono maggiorate degli interessi nella misura legale.