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COMUNE DI AIDOMAGGIORE - REGOLAMENTO APPLICAZIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) Art. 15 - Rimborso per dichiarata
inedificabilità Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett.
f), del D.Lgs. n. 446/97, si stabilisce per le aree divenute inedificabili,
il rimborso dell’imposta versata sul valore, determinato ai sensi del
comma 5, dell’art. 5, del D.Lgs. n. 504/92 quali aree fabbricabili. Il rimborso suddetto compete per i 3
anni precedenti dalla data del provvedimento di adozione dello strumento
urbanistico, compreso l’anno nel quale il provvedimento è adottato dal
Comune. Il rimborso avviene, comunque, non prima dell’approvazione
definitiva dello strumento urbanistico, da parte dei competenti organi
tutori. La domanda di rimborso deve avvenire,
comunque, entro il termine di 3 anni, dalla data di approvazione
definitiva dello strumento urbanistico da parte dei competenti organi
tutori. Condizione indispensabile, affinché si
abbia diritto al rimborso di imposta, è che: Il rimborso è attivato, a specifica
richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra
richiamate, secondo le modalità e quant’altro previsto all’art. 13,
del D.Lgs. n. 504/92. Le somme dovute, a titolo di rimborso,
sono maggiorate degli interessi nella misura legale. |