COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO APPLICAZIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, al primo gennaio dell’anno d’imposizione, come stabilito nel comma 5, dell’art. 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nell’intento di ridurre l’insorgenza di contenzioso,  il Consiglio Comunale fissa, ai sensi del comma 1, lett. g), dell’art. 59, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i valori da utilizzare ai fini dell’esercizio del potere di accertamento.

Allo scopo di determinare i valori, di cui al comma precedente, il Consiglio Comunale deve tenere in considerazione la destinazione urbanistica, gli indici di edificabilità, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno, necessari per la costruzione  ed i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

La deliberazione è adottata sulla base di una stima redatta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale. La stima contiene i valori delle aree nelle zone omogenee considerate; la stessa è redatta tenendo conto dei parametri, di cui al comma precedente.

I valori deliberati hanno effetto per l’anno di imposta, in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e, qualora non intervenga nuova deliberazione, valgono anche per gli anni successivi.

I valori, di cui al comma 1, possono essere aggiornati periodicamente, con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base di una perizia predisposta, secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3.

Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall’applicazione dei valore predeterminati, ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso, relativamente all’eccedenza d’imposta versata a tale titolo.

Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all’utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero, di cui all’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992.

In sede di prima applicazione, i valori sono quelli risultanti dalla tabella che si allega al presente regolamento per farne parte integrante e sostanziale.