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COMUNE DI AIDOMAGGIORE - REGOLAMENTO APPLICAZIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) Art. 3 - Determinazione dei valori
venali per le aree fabbricabili Fermo restando che il valore delle aree
fabbricabili è quello venale in comune commercio, al primo gennaio
dell’anno d’imposizione, come stabilito nel comma 5, dell’art. 5,
del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nell’intento di ridurre
l’insorgenza di contenzioso, il
Consiglio Comunale fissa, ai sensi del comma 1, lett. g), dell’art. 59,
del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i valori da utilizzare
ai fini dell’esercizio del potere di accertamento. Allo scopo di determinare i valori, di
cui al comma precedente, il Consiglio Comunale deve tenere in
considerazione la destinazione urbanistica, gli indici di edificabilità,
gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno, necessari per
la costruzione ed i prezzi
medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe
caratteristiche. La deliberazione è adottata sulla base
di una stima redatta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale. La
stima contiene i valori delle aree nelle zone omogenee considerate; la
stessa è redatta tenendo conto dei parametri, di cui al comma precedente.
I valori deliberati hanno effetto per
l’anno di imposta, in corso alla data di adozione del provvedimento
stesso e, qualora non intervenga nuova deliberazione, valgono anche per
gli anni successivi. I valori, di cui al comma 1, possono
essere aggiornati periodicamente, con deliberazione della Giunta Comunale,
sulla base di una perizia predisposta, secondo i criteri di cui ai commi 2
e 3. Qualora il contribuente abbia
dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella
che risulterebbe dall’applicazione dei valore predeterminati, ai sensi
del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso, relativamente
all’eccedenza d’imposta versata a tale titolo. Le norme dei commi precedenti si
applicano anche alle aree relative all’utilizzazione edificatoria, alla
demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero, di cui
all’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992. In sede di prima applicazione, i valori
sono quelli risultanti dalla tabella che si allega al presente regolamento
per farne parte integrante e sostanziale. |