|
COMUNE DI AIDOMAGGIORE - REGOLAMENTO APPLICAZIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) Art. 4 - Esenzioni Ai sensi del combinato disposto
dell’art. 7, del D.Lgs. n. 504/1992 e dell’art. 59, comma 1, lett. b),
del D.Lgs. n. 446/97, si
considerano esenti gli immobili posseduti dallo Stato, dalla Regione,
dalla Provincia, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi
fra detti Enti, dalle Aziende Sanitarie Locali, dalle Istituzioni
sanitarie pubbliche autonome, di cui all’art. 41, della Legge 23
dicembre 1978, n. 833, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. I soggetti indicati nel comma
precedente, per usufruire dell’esenzione, devono presentare,
entro il mese giugno dell’anno di competenza, un elenco degli
immobili interessati all’esenzione con l’indicazione della
destinazione, dei dati catastali e di quant’altro ritenuto utile. Per l’anno di imposta 2003, il
termine per la presentazione dell’elenco, di cui al comma precedente, è
il 31 agosto 2003. |