COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO APPLICAZIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

Art. 4 - Esenzioni

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 7, del D.Lgs. n. 504/1992 e dell’art. 59, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.  446/97, si considerano esenti gli immobili posseduti dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Aziende Sanitarie Locali, dalle Istituzioni sanitarie pubbliche autonome, di cui all’art. 41, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

I soggetti indicati nel comma precedente, per usufruire dell’esenzione, devono presentare,  entro il mese giugno dell’anno di competenza, un elenco degli immobili interessati all’esenzione con l’indicazione della destinazione, dei dati catastali e di quant’altro ritenuto utile.

Per l’anno di imposta 2003, il termine per la presentazione dell’elenco, di cui al comma precedente, è il  31 agosto 2003.