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COMUNE DI AIDOMAGGIORE - REGOLAMENTO APPLICAZIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) Art. 5 - Aree fabbricabili
utilizzate per attività agricola Sono considerati terreni agricoli e,
quindi, esenti dall’imposta, ai sensi della lett. h), dell’art.7, del
D.Lgs. n. 504/1992 (terreni agricoli ricadenti in aree montane o di
collina delimitate, ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984) le aree
fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori
agricoli a titolo principale, se si verificano le seguenti condizioni: sui terreni persiste l’utilizzazione
agricola, mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione
del fondo ed alla funghicoltura; il possessore dei terreni è
coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto
negli appositi elenchi comunali, previsti dall’art. 11, della Legge 9
gennaio 1963, n. 9, (ex SCAU ora
INPS - sezione Previdenza Agricola - con obbligo di assicurazioni per
invalidità, vecchiaia e malattia); Il diritto all’esenzione decade con
il cessare di una delle condizioni soprarichiamate. La disposizione, di cui al punto b, del
comma 1, ha carattere interpretativo e, pertanto, è valida anche per gli
anni precedenti all’entrata in vigore del presente regolamento. |