COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO APPLICAZIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

Art. 5 - Aree fabbricabili utilizzate per attività agricola

Sono considerati terreni agricoli e, quindi, esenti dall’imposta, ai sensi della lett. h), dell’art.7, del D.Lgs. n. 504/1992 (terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate, ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984) le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, se si verificano le seguenti condizioni:

sui terreni persiste l’utilizzazione agricola, mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo ed alla funghicoltura;

il possessore dei terreni è coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali, previsti dall’art. 11, della Legge 9 gennaio 1963, n. 9, (ex SCAU ora INPS - sezione Previdenza Agricola - con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia);

Il diritto all’esenzione decade con il cessare di una delle condizioni soprarichiamate.

La disposizione, di cui al punto b, del comma 1, ha carattere interpretativo e, pertanto, è valida anche per gli anni precedenti all’entrata in vigore del presente regolamento.