COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO APPLICAZIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

Art. 6 - Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali

Nel caso in cui il Comune adotti aliquote differenziate, ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 446/97, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti, ecc., che costituiscono pertinenza dell’abitazione principale, usufruiscono dell’aliquota prevista per la stessa.

Alla pertinenza si applica la detrazione solo per la quota eventualmente non già assorbita dall’abitazione principale.

Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (cantine e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse), C/7 (tettoie chiuse o aperte e posti auto), destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale, anche non appartenenti allo stesso fabbricato purché a distanza non superiore a mt. 50 dal fabbricato principale. Nel caso che all’abitazione principale siano asservite più pertinenze, il beneficio del presente articolo è esteso ad un'unica unità immobiliare di pertinenza.

Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari, distinte e separate ad ogni altro effetto, stabilito dal D.Lgs. n. 504/92, ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse del proprio valore, secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.