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COMUNE DI AIDOMAGGIORE - REGOLAMENTO APPLICAZIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) Art. 6 - Estensione delle
agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali Nel caso in cui il Comune adotti
aliquote differenziate, ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. d), del
D.Lgs. n. 446/97, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti,
ecc., che costituiscono pertinenza dell’abitazione principale,
usufruiscono dell’aliquota prevista per la stessa. Alla pertinenza si applica la
detrazione solo per la quota eventualmente non già assorbita
dall’abitazione principale. Sono considerate pertinenze le unità
immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2
(cantine e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed
autorimesse), C/7 (tettoie chiuse o aperte e posti auto), destinate ed
effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione
principale, anche non appartenenti allo stesso fabbricato purché a
distanza non superiore a mt. 50 dal fabbricato principale. Nel caso
che all’abitazione principale siano asservite più pertinenze, il
beneficio del presente articolo è esteso ad un'unica unità immobiliare
di pertinenza. |