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COMUNE DI AIDOMAGGIORE - REGOLAMENTO APPLICAZIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) Art. 7 - Assimilazione ad abitazione
principale Ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1,
lett. e), del D.Lgs. n. 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito dal
possessore ai suoi familiari, parenti ed affini in linea retta entro il I°
grado, sono equiparate alle abitazioni principali, se, nelle stesse, il
familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. A
queste abitazioni è applicata l’aliquota prevista per le abitazioni
principali, ove stabilita e
la detrazione prevista per le stesse.
A tali fini, non è necessario produrre alcun atto pubblico di
cessione, risultando sufficiente il possesso dei requisiti
soprarichiamati, risultanti dai registri degli uffici demografici e
l'eventuale verbale di accertamento della Polizia Municipale. Ai sensi dell’art. 3, comma 56, della
L. 23 dicembre 1996, n. 662, sono considerate abitazioni principali le
unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non
risultino locate od utilizzate anche solo per brevi periodi dell’anno da
altre persone. Ai fini di cui al comma 2, si considera
permanente il ricovero di durata non inferiore all’anno cui si riferisce
il pagamento dell’imposta. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, si
applicano le disposizioni dell’art. 6, in quanto applicabili. |