COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO APPLICAZIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

Art. 7 - Assimilazione ad abitazione principale

Ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti ed affini in linea retta entro il I° grado, sono equiparate alle abitazioni principali, se, nelle stesse, il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. A queste abitazioni è applicata l’aliquota prevista per le abitazioni principali, ove stabilita   e la detrazione prevista per le stesse.         A tali fini, non è necessario produrre alcun atto pubblico di cessione, risultando sufficiente il possesso dei requisiti soprarichiamati, risultanti dai registri degli uffici demografici e l'eventuale verbale di accertamento della Polizia Municipale.

Ai sensi dell’art. 3, comma 56, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate od utilizzate anche solo per brevi periodi dell’anno da altre persone.

Ai fini di cui al comma 2, si considera permanente il ricovero di durata non inferiore all’anno cui si riferisce il pagamento dell’imposta.

Nei casi di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni dell’art. 6, in quanto applicabili.