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COMUNE DI AIDOMAGGIORE - REGOLAMENTO APPLICAZIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) Art. 8 - Riduzione dell’imposta
dei fabbricati inagibili o inabitabili L’imposta è ridotta del 50% per i
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,
limitatamente al periodo dell’anno, durante il quale sussistono tali
condizioni. L’inagibilità o inabitabilità deve
consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato,
pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione
ordinaria o straordinaria, bensì, con interventi di restauro e
risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi delle
leggi vigenti in materia e del Regolamento Edilizio Comunale. Ai sensi del comma 1, lett. h),
dell’art. 59, del D.Lgs. n. 446/997, l’inagibilità o inabitabilità
del fabbricato, oggetto di imposta, ai
fini della fruizione della riduzione di cui al comma 1, dell’art. 8, del
D.Lgs. n. 504/92, come sostituito dell’art. 3, comma 55, della Legge
n. 662/1996, in base alle vigenti norme edilizie del Comune, può
essere dichiarata se viene accertata la concomitanza delle seguenti
condizioni: gravi carenze statiche: ove si accerti
la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri
o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai), ovvero delle scale o del
tetto, con pericolo potenziale di crollo dell’edificio o di parte di
esso, anche per cause esterne concomitanti; gravi carenze igienico sanitarie: tale
requisito non ricorre se, per l’eliminazione delle carenze igienico
sanitarie, comunque rilevabili, è sufficiente un intervento di
manutenzione ordinaria o straordinaria, così come definito dalla
normativa vigente in materia urbanistico - edilizia. Non si ritengono inagibili o
inabitabili, i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli
interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero, a norma
dell’art. 31, comma 1, lett. c), d), e), della Legge 5/8/1978, n. 457,
rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 5, comma 6, del D.Lgs.
n.504/92 “Base Imponibile”;
inoltre, non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il
mancato allacciamento degli impianti (luce, acqua fognature). L’inagibilità o inabitabilità può
essere accertata, mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico
comunale, con spese a carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha
facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000. La dichiarazione deve essere allegata alla denuncia ICI,
relativa all’anno in cui si è verificata la condizione di inagibilità
o inabitabilità, indicando il periodo in cui sussiste la suddetta
condizione. Le condizioni di inagibilità o inabitabilità, di cui al
presente articolo, cessano, comunque, dalla data dell’inizio dei lavori
di risanamento edilizio. In ogni caso, il richiedente deve
comunicare al Comune, con termini e le modalità, di cui all’art. 9),
la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità. Il Comune si riserva, comunque, la
facoltà di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal
contribuente, mediante i competenti Uffici Comunali, ovvero mediante
tecnici liberi professionisti, all’uopo incaricati. |