COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO APPLICAZIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

Art. 8 - Riduzione dell’imposta dei fabbricati inagibili o inabitabili

L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno, durante il quale sussistono tali condizioni.

L’inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì, con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi delle leggi vigenti in materia e del Regolamento Edilizio Comunale.

Ai sensi del comma 1, lett. h), dell’art. 59, del D.Lgs. n. 446/997, l’inagibilità o inabitabilità del fabbricato, oggetto di imposta,  ai fini della fruizione della riduzione di cui al comma 1, dell’art. 8, del D.Lgs. n. 504/92, come sostituito dell’art. 3, comma 55, della Legge   n. 662/1996, in base alle vigenti norme edilizie del Comune, può essere dichiarata se viene accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:

gravi carenze statiche: ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai), ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell’edificio o di parte di esso, anche per cause esterne concomitanti;

gravi carenze igienico sanitarie: tale requisito non ricorre se, per l’eliminazione delle carenze igienico sanitarie, comunque rilevabili, è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico - edilizia.

Non si ritengono inagibili o inabitabili, i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero, a norma dell’art. 31, comma 1, lett. c), d), e), della Legge 5/8/1978, n. 457, rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n.504/92 “Base Imponibile”; inoltre, non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (luce, acqua fognature).

L’inagibilità o inabitabilità può essere accertata, mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La dichiarazione deve essere allegata alla denuncia ICI, relativa all’anno in cui si è verificata la condizione di inagibilità o inabitabilità, indicando il periodo in cui sussiste la suddetta condizione. Le condizioni di inagibilità o inabitabilità, di cui al presente articolo, cessano, comunque, dalla data dell’inizio dei lavori di risanamento edilizio.

In ogni caso, il richiedente deve comunicare al Comune, con termini e le modalità, di cui all’art. 9),  la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente, mediante i competenti Uffici Comunali, ovvero mediante tecnici liberi professionisti, all’uopo incaricati.