COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO APPLICAZIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

Art. 9 - Denunce

Ai sensi dell’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/92, i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello stato, con esclusione di quelli esenti dall’imposta, ai sensi dell’art. 4 del presente Regolamento, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. In tal caso, il soggetto interessato è tenuto a denunciare, nelle forme sopra indicate, le modificazioni intervenute,  entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa all’anno in cui le modificazioni si sono verificate.