COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO di POLIZIA URBANA

Art. 12  Commercio ambulante

                 Il commercio ambulante,  esercitato in forma non itinerante,  potrà essere effettuato soltanto nelle aree tassativamente stabilite dall’Amministrazione Comunale.

                 Soltanto eccezionalmente potranno essere concesse altre aree, a tempo limitato, a coloro che ne facciano espressa domanda e per particolare contingenza.

                Tali aree dovranno essere ubicate, di norma, in zone periferiche, non in corrispondenza di crocevia, curve, né altre località ove possono recare intralcio alla circolazione, o costituire spettacolo indecoroso.