COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO di POLIZIA URBANA

Art. 14  Collocamento di condutture di energia elettrica, di gas e di linee telefoniche

                 Il collocamento di condutture dell’energia elettrica, l’impianto di linee telefoniche e le eventuali riparazioni che vi si dovessero apportare, sono concessi in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle norme speciali che saranno indicate nel relativo permesso rilasciato dal Responsabile del Servizio, ferma l’osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche.

                Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme, secondo le prescrizioni di cui nell’atto di concessione e conservati puliti.

                Il  concessionario avrà l’obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazioni del suolo e degli edifici pubblici, nonché per quelli privati, per tinteggiatura, riparazioni o qualsiasi altro lavoro.

                Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto sia all’atto dell’installazione dell’impianto, che successivamente.

                I concessionari, nell’esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall’Ufficio Comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio al lavoro.

                 Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui agli articoli precedenti, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento o di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo ed  inconveniente. L’Ufficio Tecnico Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti;         a tale scopo,  i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.