COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO di POLIZIA URBANA

Art. 16  Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici

               E’ proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e a quant’altri occupino, a qualsiasi titolo, aree pubbliche o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare, lasciar cadere, abbandonare alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo.