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COMUNE DI AIDOMAGGIORE - REGOLAMENTO di POLIZIA URBANA Art. 16 Pulizia delle aree date in concessione e delle aree
antistanti i negozi e gli esercizi pubblici E’ proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e a quant’altri occupino, a qualsiasi titolo, aree pubbliche o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare, lasciar cadere, abbandonare alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo. |