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COMUNE DI AIDOMAGGIORE - REGOLAMENTO di POLIZIA URBANA Art. 19 Trasporto di materiale di facile dispersione Il trasporto di qualsiasi materia di facile dispersione, come sabbia, carbone, terra e detriti, sostanze in polvere, liquidi e semiliquidi, deve essere effettuato su carri atti al trasporto, in modo che non venga dispersa sul suolo pubblico. Per le sostanze polverose, il carico dovrà essere convenientemente coperto, in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell’aria. Ai contravventori, oltre alla penale che sarà inflitta, è fatto obbligo di provvedere all’immediata nettezza del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi altro oggetto per comodità delle case o negozi, posti lungo la pubblica via, vengano a cadere materie di qualunque specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che ricevettero le merci od oggetti, per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico. |