COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO di POLIZIA URBANA

Art. 23  Sgombero della neve

              I proprietari di case hanno l’obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgomberare dalla neve i marciapiedi per l’intera loro lunghezza, entro le ore 8 del mattino e tenerli poi sgombri da neve,  fino alle ore 16; di rompere e coprire,  con materie adatte antisdrucciolevoli, i ghiaccioli che vi si formano, di non gettarvi e spandervi sopra acqua che possa congelarvisi.

             E’ pure vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità,  verificata dal responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e sotto cautela da prescriversi, potrà venire concesso il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze.