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COMUNE DI AIDOMAGGIORE - REGOLAMENTO di POLIZIA URBANA Art. 23 Sgombero della neve
I proprietari di case hanno l’obbligo, per tutta la lunghezza dei
loro stabili, di sgomberare dalla neve i marciapiedi per l’intera loro
lunghezza, entro le ore 8 del mattino e tenerli poi sgombri da neve,
fino alle ore 16; di rompere e coprire,
con materie adatte antisdrucciolevoli, i ghiaccioli che vi si
formano, di non gettarvi e spandervi sopra acqua che possa congelarvisi. E’ pure vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità, verificata dal responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e sotto cautela da prescriversi, potrà venire concesso il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze. |