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COMUNE DI AIDOMAGGIORE - REGOLAMENTO di POLIZIA URBANA Art. 25 Divieto dell’esercizio di attività artigiana ed
industriale in aree pubbliche E’ proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, quando, in qualsiasi modo, si possa recare molestia ai passanti o si metta in pericolo la loro incolumità. |