COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO di POLIZIA URBANA

Art. 25  Divieto dell’esercizio di attività artigiana ed industriale in aree pubbliche

             E’ proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, quando, in qualsiasi modo,  si possa recare molestia ai passanti o si metta in pericolo la loro incolumità.