COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO di POLIZIA URBANA

Art. 26  Disposizioni riguardanti gli animali

              E’ assolutamente vietato tenere stalle e porcilaie nell’abitato.

              E’ vietato, inoltre,  tosare, ferrare, strigliare e lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

              E’ vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito.

              Salvo quanto disposto dalla legge sanitaria e dal regolamento locale di Igiene, è vietato lasciar vagare,  dentro il centro abitato,  conigli, galline ed altri animali da cortile. E,’ inoltre,  proibito  abbandonare a loro stessi o lasciare vagare senza custodia cani, maiali, pecore, capre, buoi e simili, isolati o in gruppo.

               Sono vietati gli atti crudeli su animali, l’impiego di animali che per vecchiaia, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giochi che comportino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l’accecamento di uccelli e, in genere, le inutili torture di ogni specie di animali.