|
COMUNE DI AIDOMAGGIORE - REGOLAMENTO di POLIZIA URBANA Art. 26 Disposizioni riguardanti gli animali
E’ assolutamente
vietato tenere stalle e porcilaie nell’abitato.
E’ vietato, inoltre, tosare,
ferrare, strigliare e lavare animali sul suolo pubblico o aperto al
pubblico passaggio. E’
vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al
pubblico o, comunque, di pubblico transito. Salvo quanto disposto dalla legge sanitaria e dal regolamento locale di Igiene, è vietato lasciar vagare, dentro il centro abitato, conigli, galline ed altri animali da cortile. E,’ inoltre, proibito abbandonare a loro stessi o lasciare vagare senza custodia cani, maiali, pecore, capre, buoi e simili, isolati o in gruppo. Sono vietati gli atti crudeli su animali, l’impiego di animali che per vecchiaia, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giochi che comportino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l’accecamento di uccelli e, in genere, le inutili torture di ogni specie di animali. |