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COMUNE DI AIDOMAGGIORE - REGOLAMENTO di POLIZIA URBANA Art. 29 Ornamento esterno ai fabbricati
Gli oggetti di ornamento (come vasi di fiori, gabbie di uccelli,
sostegno di tende, ombrelloni da sole, etc.) posti sulle finestre e sui
balconi, devono essere assicurati in modo da evitare che possano cadere,
producendo danno per terzi. Nell’innaffiare i vasi dei fiori, posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell’acqua sul suolo pubblico e sui muri; è, perciò, necessario che gli abitanti delle case, ove detti vasi si trovano, si premuniscano di adatti accorgimenti e adottino, comunque, le occorrenti precauzioni. |