COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO di POLIZIA URBANA

Art. 32  Decenza pubblica e personale

                  In pubblico è vietato: mostrare nudità, piaghe o malformazioni ributtanti; vestire abiti macchiati di sangue o, comunque, indecenti; sdraiarsi, bestemmiare e tenere turpiloqui.

                  E’ vietato soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati.

                  Tutti gli esercizi pubblici devono avere all’interno di essi o, in mancanza, in prossimità o nel cortile o recinto interno della casa, un servizio igienico.