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COMUNE DI AIDOMAGGIORE - REGOLAMENTO di POLIZIA URBANA Art. 32 Decenza pubblica e personale In pubblico è vietato: mostrare nudità, piaghe o malformazioni ributtanti; vestire abiti macchiati di sangue o, comunque, indecenti; sdraiarsi, bestemmiare e tenere turpiloqui.
E’ vietato soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a
ciò destinati. Tutti gli esercizi pubblici devono avere all’interno di essi o, in mancanza, in prossimità o nel cortile o recinto interno della casa, un servizio igienico. |