COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO di POLIZIA URBANA

Art. 36  Detenzione di cani od altri animali che disturbino la quiete pubblica.

               E’ vietata, nel centro abitato del Comune, la detenzione in abitazioni, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani od altri animali che disturbino, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti e specialmente di notte, la pubblica quiete.

               Nel caso, di cui sopra,  l’Agente di Polizia Municipale, oltre ad accertare la contravvenzione a carico del proprietario o del detentore, lo diffiderà ad allontanare l’animale che abbia dato luogo all’infrazione o a porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica e privata.