COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO di POLIZIA URBANA

Art. 38  Detenzione e deposito di materie infiammabili

               Salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide e gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d’uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale  o dell’esercizio.