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COMUNE DI AIDOMAGGIORE - REGOLAMENTO di POLIZIA URBANA Art. 41 Segnalazioni e prestazioni in caso di incendio.
Nel caso di incendio, gli abitanti del locale incendiato o i più
vicini ed ogni altra persone che si trovi presente o lo avvisti, sono
tenuti a darne immediata comunicazione al Corpo
di Guardia dei Vigili del Fuoco. Tutti coloro che accorrono sul luogo dell’incendio sono tenuti ad adoperarsi per l’estinzione, coadiuvando i Vigili del Fuoco. La direzione del servizio di estinzione degli incendi spetta unicamente al Comandante dei Vigili anzidetti o a chi ne fa le veci.
E’ obbligo di ognuno di mettere a disposizione dell’Autorità
dirigente e per il solo uso dei Vigili del Fuoco quegli utensili che
possono contribuire all’estinzione dell’incendio, salvo il diritto a conseguire dal padrone del locale o degli
oggetti incendiati, il risarcimento del danno. I Vigili del Fuoco e gli Agenti della Forza Pubblica possono, all’occorrenza, introdursi nelle case o accedere ai tetti con gli utensili impiegati per l’estinzione e i rispettivi proprietari ed inquilini sono obbligati a permetterlo, come pure a permettere l’uso dei loro pozzi e fontane. |