COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO di POLIZIA URBANA

Art. 41  Segnalazioni e prestazioni in caso di incendio.

              Nel caso di incendio, gli abitanti del locale incendiato o i più vicini ed ogni altra persone che si trovi presente o lo avvisti, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Corpo  di Guardia dei Vigili del Fuoco.

               Tutti coloro che accorrono sul luogo dell’incendio sono tenuti ad adoperarsi per l’estinzione, coadiuvando i Vigili del Fuoco.

                La direzione del servizio di estinzione degli incendi spetta unicamente al Comandante dei Vigili anzidetti o a chi ne fa le veci.

                E’ obbligo di ognuno di mettere a disposizione dell’Autorità dirigente e per il solo uso dei Vigili del Fuoco quegli utensili che possono contribuire all’estinzione dell’incendio,  salvo il diritto a conseguire dal padrone del locale o degli oggetti incendiati, il risarcimento del danno.

                I Vigili del Fuoco e gli Agenti della Forza Pubblica possono, all’occorrenza, introdursi nelle case o accedere ai tetti con gli utensili impiegati per l’estinzione e i rispettivi proprietari ed inquilini sono obbligati a permetterlo, come pure a permettere l’uso dei loro pozzi e fontane.