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COMUNE DI AIDOMAGGIORE - REGOLAMENTO di POLIZIA URBANA Art. 5 Occupazione di aree pubbliche E’ proibita qualunque manomissione, alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto, di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi soprastanti e sottostanti detti luoghi, senza autorizzazione del Responsabile del Servizio.
Dovranno pure ottenere l’autorizzazione coloro che intendono dare
in luoghi pubblici o aperti al pubblico transito,
rappresentazioni teatrali, cinematografiche, manifestazioni
folkloristiche e altri simili trattenimenti. Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico transito, dovrà fare domanda al Responsabile del Servizio, indicando nella medesima la località e l’estensione dello spazio da occupare, lo scopo dell’occupazione e la durata della stessa. La concessione deve risultare da apposito atto, contenente l’indicazione della qualità dell’occupazione concessa, dello spazio, della durata e della tassa dovuta. Per le occupazioni giornaliere, la prova dell’avvenuto pagamento della tassa sostituisce la concessione amministrativa. |