COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO di POLIZIA URBANA

Art. 5  Occupazione di aree pubbliche

                  E’ proibita qualunque manomissione, alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto, di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi soprastanti e sottostanti detti luoghi, senza autorizzazione del Responsabile del Servizio.

                  Dovranno pure ottenere l’autorizzazione coloro che intendono dare in luoghi pubblici o aperti al pubblico transito,  rappresentazioni teatrali, cinematografiche, manifestazioni folkloristiche e altri simili trattenimenti.

                  Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico transito, dovrà fare domanda al Responsabile del Servizio, indicando nella medesima la località e l’estensione dello spazio da occupare, lo scopo dell’occupazione e la durata della stessa.

                  La concessione deve risultare da apposito atto, contenente l’indicazione della qualità dell’occupazione concessa, dello spazio, della durata e della tassa dovuta.

                  Per le occupazioni giornaliere, la prova dell’avvenuto pagamento della tassa  sostituisce la concessione amministrativa.