COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO di POLIZIA URBANA

Art. 9  Divieti e obblighi per i concessionari

                  A coloro che a qualsiasi titolo utilizzano aree pubbliche o aperte al pubblico è vietato:
a)- infiggere pali o punte nel suolo;
b)- smuovere o danneggiare la pavimentazione;
c)- ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l’accesso agli edifici o ai negozi;
d)- depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rovinacci o rottami nell’area concessa.

                 Chiunque compia lavori ed esegua depositi nel suolo pubblico, oltre ad osservare le vigenti leggi e norme per la tutela delle strade e per la circolazione, deve provvedere allo sbarramento, mediante la  collocazione di un numero sufficiente di segnalazioni a larghe strisce bianche e rosse,  sollevate dal livello del suolo di almeno cm. 60  e  non superiore a mt. 1,70. Al calare del sole tali segnalazioni devono essere illuminate con appositi fanali a luce rossa che dovranno rimanere accesi fino all’alba.

                  E’ fatto obbligo dei lumi di segnalazione anche di giorno, quando vi sia nebbia, foschia o limitata visibilità.