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COMUNE DI AIDOMAGGIORE - REGOLAMENTO APPLICAZIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI Art. 15 - Tassa
giornaliera di smaltimento 1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente e, comunque, per una durata superiore ad una giornata, ma inferiore a sei mesi, con o senza autorizzazione, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n° 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. È temporaneo l’uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente. 2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti, rapportata a giorno e maggiorata del 20% . 3. L’obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all’atto di occupazione, con il modulo di versamento in c/c postale, di cui all’art. 50 del D.Lgs. n. 507/93 o, in assenza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo. 4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l’accertamento, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili. |