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COMUNE DI AIDOMAGGIORE - REGOLAMENTO APPLICAZIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI Art. 17 - Denunce,
domande e semplificazione istruttoria Il soggetto passivo, di cui all’art. 5 del presente regolamento, è tenuto a presentare al Servizio Tributi, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia di inizio, variazione o cessazione relativa ai locali o alle aree imponibili, siti nel territorio del Comune, utilizzando esclusivamente gli appositi moduli predisposti dall’Amministrazione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, nella forma e nei modi prestabiliti, ogni variazione che comporti un maggiore o minore ammontare della tassa. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce senza formulario, purché adeguatamente documentate, presentate al competente ufficio comunale, concernenti la cessazione degli obblighi di pagamento. Al fine dell’ammissione ai benefici, previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del presente regolamento, quando i presupposti per il riconoscimento degli stessi non siano già stati indicati nella denuncia presentata, ai sensi del precedente comma, l’interessato deve presentare apposita domanda corredata da idonea documentazione. La suddetta documentazione può consistere anche in dichiarazioni sostitutive di certificazioni, dichiarazioni temporaneamente sostitutive, dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, rese ai sensi del D.P.R. n° 445/2000. Quando si tratti di presupposti relativi alla misura dei locali o delle aree può essere depositata una planimetria aggiornata, sottoscritta da un tecnico abilitato, ai sensi delle norme vigenti. Qualora la planimetria risalga ad oltre sei mesi dalla data in cui è prodotta al Comune, la stessa potrà essere convalidata da un’attestazione rilasciata dallo stesso tecnico che l’aveva redatta. Allorché vengano a cessare le condizioni per le quali era stato concesso uno dei benefici richiamati al comma 2, l’interessato è tenuto a comunicarlo al Servizio tributi che provvederà ad effettuare una variazione al ruolo ai fini della riscossione del tributo dovuto. Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti, al fine di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l’ammissione al beneficio. |