COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO APPLICAZIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Art. 4 - Presupposto della tassa

Ai sensi dell’art. 62, del D.Lgs. n° 507/93, la tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo, reale od obbligatorio, di locali ovvero di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti.

Si considerano locali tassabili, soggetti a tutti gli effetti all’applicazione della presente tassa, tutti i vani, comunque, denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzioni stabilmente infissi nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’esterno, qualunque ne sia la destinazione o l’uso, che possono produrre le tipologie di rifiuti urbani, di cui all’art. 2, comma 1.

Si considerano aree tassabili quelle scoperte, a qualsiasi uso destinate, ad eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, diverse delle aree a verde, che per la loro utilizzazione possono produrre le tipologie di rifiuti urbani,  di cui all’art. 2 comma 1.

Sono, altresì,  tassabili tutti quei manufatti aperti come tettoie, capannoni nonché quelli di facile rimozione.

Si considerano locali tassabili tutti i vani, accessori e pertinenze in uso ad enti pubblici, comprese le Aziende Sanitarie Locali, ad Associazioni, partiti ed organizzazioni politiche e sindacali.