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COMUNE DI AIDOMAGGIORE - REGOLAMENTO APPLICAZIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI Art. 5 - Soggetto
passivo La tassa è dovuta da chiunque, a qualsiasi titolo occupi o detenga i locali e le aree scoperte tassabili, di cui all’art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso non saltuario in comune. Per i locali di uso abitativo affittati con mobilio, la stessa è dovuta dal proprietario o detentore dei locali, o dal gestore dell’attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o, comunque, per un periodo inferiore all’anno. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un’attività economica professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l’attività stessa. Quando l’ambito in cui si svolge detta attività non coincide con intero vano e la relativa superficie risulti di difficile identificazione, si fa riferimento, ai fini della tassazione, ad una superficie convenzionale di metri quadrati 8 (otto). Nelle unità immobiliari ove si svolgono attività economiche o professionali da parte di più soggetti, la tassa è dovuta dal proprietario o dal detentore della totalità dei locali, quando non sia dimostrabile l’uso esclusivo di una parte degli stessi a favore di un diverso soggetto. Le superfici di utilizzo comune sono imputate, in parti uguali, a tutti i fruitori, salvo diverso accordo di ripartizione tra gli utenti, reso noto al Comune, anche mediante apposita denuncia, di cui al successivo art. 16. |