COMUNE DI AIDOMAGGIORE   - REGOLAMENTO APPLICAZIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Art. 5 - Soggetto passivo

La tassa è dovuta da chiunque, a qualsiasi titolo occupi o detenga i locali e le aree scoperte tassabili,  di cui all’art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso non saltuario in comune.

Per i locali di uso abitativo affittati con mobilio, la stessa è dovuta dal proprietario o detentore dei locali,  o dal gestore dell’attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o, comunque,  per un periodo inferiore all’anno.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un’attività economica professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l’attività stessa. Quando l’ambito in cui si svolge detta attività non coincide con intero vano e la relativa superficie risulti di difficile identificazione, si fa riferimento, ai fini della tassazione, ad una superficie convenzionale di metri quadrati 8 (otto).

Nelle unità immobiliari ove si svolgono attività economiche o professionali da parte di più soggetti, la tassa è dovuta dal proprietario o dal detentore della totalità dei locali, quando non sia dimostrabile l’uso esclusivo di una parte degli stessi a favore di un diverso soggetto. Le superfici di utilizzo comune sono imputate, in parti uguali,  a tutti i fruitori, salvo diverso accordo di ripartizione tra gli utenti,  reso noto al Comune,  anche mediante apposita denuncia,  di cui al successivo art. 16.